SINDACATO BARRACELLI
All’ass. on. Francesco Spanedda Servizio Enti Locali – Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica Regione Autonoma della Sardegna Viale Trieste 186 Cagliari
Oggetto: Riscontro alla nota prot. 11321 del 27/03/2025, relativa al Decreto Assessoriale n. 17/2018 – Richiesta di revisione del Disciplinare e istituzione di tavolo tecnico permanente.
Le scriventi organizzazioni sindacali CONFSAL FESICA, CONFBAR, SAROPOL, in qualità di rappresentanze ufficiali del comparto barracellare, intendono esprimere il proprio profondo disappunto in merito ai contenuti della nota prot. 11321 del 27/03/2025, recentemente trasmessa a tutti i Comuni sede di Compagnia, contenente indicazioni applicative relative al Disciplinare approvato con D.A. n. 17/2018. Pur riconoscendo la legittimità formale dell’atto, non si può non rilevare che tale documento ignora completamente le gravi criticità applicative che il suddetto Disciplinare ha portato con sé sin dalla sua nascita. A distanza di anni, ci troviamo dinanzi a un impianto normativo anacronistico, incoerente e scollegato dalla realtà operativa, la cui applicazione rigida e decontestualizzata genera disfunzionalità quotidiane e rischi per la sicurezza degli operatori di polizia rurale e dei cittadini.
È particolarmente grave e deludente constatare che le stesse sigle sindacali, pur avendo all’epoca presentato un articolato tecnico completo, siano state di fatto escluse dal processo di redazione mentre si è preferito dare maggior peso a contributi provenienti da altre forze di polizia, certamente meritevoli ma, non titolati a rappresentare le specificità del plurisecolare Corpo Barracellare.
La nota richiama una “scrupolosa osservanza” del Disciplinare, quando lo stesso Servizio Enti Locali disattende sistematicamente da anni l’art. 33 della L.R. 25/1988, relativo a “sovrintendenza e coordinamento”. Se tale norma fosse stata attuata nei fatti, molte delle attuali criticità sarebbero state superate già in fase preliminare, grazie a un confronto strutturato con i soggetti direttamente coinvolti. Tra gli elementi più criticabili e discutibili del disciplinare si segnalano: Una terminologia di un italiano non meglio conosciuto, con l’introduzione di gradi inesistenti come “Sotto Ufficiali”, quando invece dovrebbe essere scritto “Sottufficiali”, se poi si analizzano le caratteristiche grafiche dei gradi, per esempio da Maresciallo, queste sono identiche a quelle dell’aiutante di battaglia dell’Esercito italiano del 1945, per non parlare dell’accurata descrizione dello “stivale in gomma antipioggia”. Uniformi graficamente inadeguate, prive di distintivi di specialità o anzianità, con colori non coerenti, mai testati su tessuto e incapaci di garantire riconoscibilità e decoro. Livree dei veicoli confuse e pericolose, per la somiglianza con altri corpi (CFVA), e incomplete sotto il profilo della sicurezza, in quanto non prevedono dispositivi sonori e visivi conformi all’art. 177 del Codice della Strada. Ingiustificate le limitazioni sull’uso dello stemma della Regione Sardegna, nonostante il Disciplinare stesso ne autorizzi esplicitamente l’utilizzo al Cap. 1, punti 1.1 e 1.2.
Si ritiene altresì assurda e non giustificata l’ostilità nei confronti della dicitura “Polizia Rurale”, frequentemente integrata a quella “Barracelli” su uniformi e mezzi. La legittimità di tale qualifica è sancita dal D.P.R. 348/1979, dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, dai pareri ministeriali e dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 9253/2002. Inoltre, la sua adozione nei territori a vocazione turistica ha permesso chiarezza verso l’utenza e ha evitato numerosi episodi di incomprensione e contestazione.
Nel disciplinare non vi è nessun riferimento al tipo di sirena bitonale da utilizzare in abbinamento ai “lampeggianti blu” durante l’espletamento in emergenza dei servizi d’istituto, né tanto meno l’individuazione chiara dei toni e della frequenza suono in Hz. Si rileva solo un timido accenno all’utilizzo del “lampeggiante” in operazioni di protezione civile e antincendio boschivo, come che le operazioni di polizia rurale, svolte 365 giorni all’anno, dentro e al di fuori del territorio comunale a seguito di eventi rappresentati nell’articolo 3 comma 2 della Legge Regionale 15 luglio 1988 n°25, non siano meritevoli del carattere di “urgenza” e quindi non rendano utilizzabili i dispositivi di segnalazione visiva e acustica.
Tutto questo è probabilmente dovuto alla scarsa conoscenza dell’argomento da parte dell’estensore o a un eccesso di zelo per imporre cautele che potevano tranquillamente essere risolte con una formazione specifica sull’utilizzo dei dispositivi di emergenza di cui all’art.177 del Codice della Strada, si è invece preferito inserire nel disciplinare delle raccomandazioni incomplete e fuorvianti. Per quanto concerne invece la scritta “polizia rurale”, in aggiunta a quella “Barracelli”, appare opportuno premettere che non può di per sé ritenersi illegittima nell’identificare i barracelli quali appartenenti a questa categoria di soggetti istituzionali, poiché “dipendenti” funzionali del Comune. Il Titolo II – Capo I – Polizia locale urbana e rurale – Art. 12 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla L. 22 luglio 1975, n.382 e al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), quale norma di rango costituzionale, inquadra in maniera inequivocabile le Compagnie dei Barracelli come pubblica istituzione di polizia locale rurale.
Nel chiarire l’inquadramento giuridico dei barracelli e le qualifiche funzionali, negli anni si sono inoltre aggiunti i pareri dei Ministeri dell’Interno, della Giustizia, del Lavoro, la sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 2002, oltre alla indubbia storia dei Barracelli e giurisprudenza in merito con i provvedimenti convalidati e procedimenti accesi da parte dell’Autorità Giudiziaria dalla fine di due secoli fa sino a oggi.
In questi anni, dopo il passaggio delle competenze dal Ministero dell’Interno alla Regione Sardegna, l’Assessorato agli Enti Locali avrebbe invece dovuto chiarire ai Comuni che le Compagnie dei Barracelli sono una pubblica istituzione di polizia rurale, seppur con caratteristiche atipiche rispetto ai tipici organismi di polizia locale (tant’è che i Barracelli nel panorama nazionale esistono soltanto in Sardegna), e che i componenti sono agenti di polizia nominati (come tutte le polizie locali) con decreto dal Prefetto così come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione del 25 giugno 2002, n.9253. La sua stessa nota, il Disciplinare del 27/12/2018, la Legge Regionale n.25/1988, i Regolamenti Comunali, il DPR 348/1979, nel disciplinare le Compagnie Barracellari fanno sempre riferimento all’esercizio delle potestà in materia di polizia locale e rurale della Regione Sardegna inquadrando di fatto i barracelli tra gli organi di polizia rurale (vedasi anche i compiti di polizia amministrativa cui all’art. 16 della L.R. 23 ottobre 2023, N. 10 c.d. legge patrimonio tartufigeno).
L’enorme paradosso è che siamo un’istituzione di polizia rurale ma la Regione non vuole che lo scriviamo nelle divise e livree dei mezzi. I Sindaci e i Comandanti che hanno previsto l’aggiunta della scritta “polizia rurale” non in sostituzione a quella “Barracelli”, riteniamo lo abbiano fatto a ragion veduta, affinché le persone che non conoscono i barracelli possano identificare gli stessi tra quei soggetti istituzionali a cui le leggi e regolamenti attribuiscono funzioni di polizia rurale. Grazie alla dicitura Barracelli e Polizia Rurale molte “accese discussioni” con l’utenza, in particolar modo nelle aree a forte vocazione turistica, sono venute meno. Appare sin troppo facile emanare note seduti dietro ad una scrivania, lontano dalle reali problematiche operative che ogni giorno i capitani e tutti i barracelli devono affrontare. Più volte è stata ribadita dalle rappresentanze sindacali, una revisione della denominazione ufficiale da “Compagnia Barracellare” a “Barracelli” con l’aggiunta della dicitura “Polizia Rurale”, denominazione che risulterebbe di più immediata comprensione per l’utenza che sconosce le attribuzioni di Agenti di Pubblica Sicurezza in persona del Barracello. Nel disciplinare inoltre sono totalmente assenti le divise per i servizi il servizio automontato, moto montato, ipomontato, demanio marittimo, servizio su natante, eppure molti Comandi Barracelli svolgono servizio di controllo del demanio marittimo, nelle aree marine protette, a cavallo e con le moto. Nel disciplinare vengono citati solamente alcuni capi di abbigliamento, che i comandanti hanno necessariamente interpretato come “indicazioni di massima” riguardo alla fornitura dei corredi al personale. Per non parlare degli strumenti di segnalazione come, ad esempio, il segnale distintivo “paletta” di cui all’articolo 24 del regolamento di attuazione del Codice della Strada. Strumento totalmente rimosso dal disciplinare benché nella proposta degli organismi di rappresentanza fosse previsto anche a tutela del cittadino che in terra di Sardegna deve essere certo dell’identità di chi lo ferma nelle periferie, di notte etc. (consideriamo una violazione in caso di tutela del tartufo divenuta da amministrativa a penale, ove i Barracelli quali Ufficiali e Agenti di P.G., sono obbligati a intervenire).
Il suo ufficio probabilmente non considera che molti comandi di polizia locale, ma anche alcuni organi di polizia dello Stato, richiedono l’intervento dei barracelli in ossequio all’articolo 8 della Legge Regionale n.9 del 2007, impiegandoli in operazioni di cui all’articolo 11 comma 1 lettere C e D del Codice della Strada, per la predisposizione e l’esecuzione di servizi diretti a regolare il traffico o la scorta per la sicurezza della circolazione, soprattutto quando in assenza delle forze dell’ordine risultano non disponibili le Polizie Locali oppure il Corpo Forestale. A questo si aggiunga che anche per l’espletamento delle funzioni di cui all’art.2 della Legge Regionale 25/1988, si rende talvolta necessario intimare l’alt a veicoli a motore (il Barracello deve far fronte non solo alla salvaguardia del patrimonio rurale, ma anche al fenomeno dell’abigeato i cui autori, spesso non si muovono a piedi). Nessun cenno neppure degli strumenti di difesa personale e protezione individuale, come il bastone distanziatore, lo spray urticante, il giubbotto antiproiettile, anti taglio e anti punteruolo. Tralasciamo la questione dell’arma lunga per i servizi d’istituto che risulta essere inadeguata per un contesto rurale, totalmente diverso, rispetto a quello di 50 anni fa, con immobili e strutture viarie pressoché ovunque che per raggiungerle le vie periferiche si incrociano con i centri abitati, figuriamoci se dovessimo portare, come del resto fanno gli altri organi di polizia locale, l’arma quando viene richiesto ai barracelli di collaborare ad operazioni di ordine pubblico, safety e security in manifestazioni di pubblico spettacolo e di intrattenimento. Ad un osservatore attento, potrà sembrare che, quasi quasi, i barracelli non abbiano diritto di autodifesa e, come già accaduto, qualora vengano aggrediti durante i servizi di polizia rurale non debbano essere messi in condizioni di tutelare la propria e l’altrui incolumità, come dovrebbe essere per un agente di pubblica sicurezza. Nel disciplinare mancano pure le manette, che la maggior parte dei barracelli hanno in dotazione.
Queste ultime non sono solo uno strumento per “limitare la libertà personale”, ma un vero e proprio strumento d’autodifesa contro i violenti, come già accaduto in passato in cui alcuni barracelli sono stati malmenati durante l’esercizio delle loro funzioni. Non è mai capitato che un barracello abbia abusato nell’utilizzo delle manette ed eventuali funzioni di contenimento sono sempre avvenute ai sensi dell’art. 53 C.P., con il limite implicito del rigoroso rispetto dei presupposti della necessità di adempiere ai doveri funzionali e della proporzionalità dell’intervento coattivo, con il personale formato e informato su tutti gli aspetti normativi in merito. In caso di arresto e di fermo di polizia giudiziaria, è pacifico che, se ricorre lo “stato di flagranza” e se vi sono delitti perseguibili d’ufficio, ai sensi dell’articolo 383 del c.p.p. (arresto da parte del privato), chiunque può procedere all’arresto di una persona, consegnandola, immediatamente, insieme alle cose pertinenti il reato, alla polizia giudiziaria. È pacifico che i barracelli non operano da privati cittadini, ma bensì come pubblici ufficiali.
Le scriventi OO.SS., dunque, rigettano ogni tentativo di attuare il Disciplinare 2018 in forma unilaterale e rigida, senza alcun confronto preventivo con le rappresentanze dei barracelli, e invitano fortemente gli uffici preposti a non inviare ulteriori richiami che impongano un’applicazione totalitaria e dogmatica di un impianto obsoleto, in evidente contrasto con la realtà del servizio e i principi di buon andamento, imparzialità della pubblica amministrazione e, metta in difficoltà gli operatori barracellari.
La vera anomalia non sta nella mancata applicazione di un dettaglio formale, ma nel silenzio istituzionale che da anni grava sulle seguenti, ben più rilevanti, mancanze: assenza di retribuzione dignitosa e proporzionata al rischio e alla funzione, mancanza del riconoscimento previdenziale e assicurativo (INPS e INAIL), con la conseguente confusione istituzionale che oscilla tra la figura del volontario e quella dell’agente di pubblica sicurezza, in spregio alla realtà normativa vigente.
Per quanto sopra, si chiede con urgenza: L’istituzione di un tavolo tecnico permanente, con la partecipazione delle OO.SS. rappresentative del comparto e dei Comandanti operativi.
La revisione completa e condivisa del Disciplinare, sulla base di criteri di funzionalità, dignità operativa, adeguatezza normativa e sicurezza degli operatori. Il riconoscimento e il rispetto normativo pieno del ruolo delle Compagnie Barracellari quale forza di polizia locale a ordinamento speciale, come già previsto dalla normativa vigente, e la conseguente armonizzazione con i livelli retributivi e di tutela degli altri corpi similari.
Nel rispetto reciproco dei ruoli istituzionali, si auspica che codesto Assessorato voglia intraprendere un percorso di dialogo costruttivo, in luogo di una prassi calata dall’alto e impermeabile alle esigenze e alla voce di chi quotidianamente svolge servizio sul territorio. In attesa di un incontro, a breve, si porgono distinti saluti
Cagliari, li 13 maggio 2025
CONFSAL FESICA – CONFBAR – SAROPOL
Dott. Vincenzo Gerardo Di Rosa, Nicolò Li Castri