La Confsal e lo SNAF vincono il ricorso contro la Regione

Pubblicato da Elia Pili
26/05/2025

LA CONFSAL VINCE IL RICORSO SULLA RAPPRESENTATIVITA’ SINDACALE.
Il Tribunale di Cagliari con l’ordinanza del 20/5/2025 ha dichiarato nullo l’Accordo regionale del 04.01.2023, non sottoscritto dalla Confsal e dallo S.N.A.F., in materia di prerogative sindacali nell’area Contrattuale dell’Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende, Agenzie regionali, per l’anno 2022, ed ha Ordinato, alla R.A.S.-REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, in persona del Presidente pro tempore, e, per essa, al CO.RA.N., in persona del Presidente pro tempore, di procedere a una nuova convocazione delle sole Confederazioni, come indicato in parte motiva, per l’attribuzione delle aspettative sindacali e dei permessi retribuiti ai sensi degli artt. 43 e 50 del D.Lgs n.165/01 nel rispetto delle disposizioni previste per il pubblico impiego ( Testo unico del pubblico impiego).
Il ricorso è stato proposto dalla Confsal, sia perché il CO.RA.N. ha ammesso alla contrattazione le Federazioni di categoria regionali non contemplate per l’accordo in parola dall’art.50, 2° comma, del D.Lgs n. 165/01, trasfuso nella L.R. n.31/1998, sia perché ha escluso la scrivente Confederazione dalla ripartizione delle aspettative e dei permessi sindacali, nonostante abbia reso noto CO.RA.N. con l’allegata dichiarazione quanto segue: “La Confsal e lo S.N.A.F non sottoscrivono l’Accordo sulle prerogative sindacali perché collide con il combinato disposto degli artt.43 e 50 del D.Lgs n.165/01, trasfuso negli artt. 60, 67 e 68 della L.R. n.31/1998, perché non contempla le Federazioni sindacali di categoria per la contrattazione e sottoscrizione dell’Accordo in parola. Inoltre, l’Accordo è da ritenere nullo anche perché non prevede la ripartizione delle aspettative e dei permessi sindacali da attribuire alla Confsal in quota proporzionale alla sua rappresentatività”.
Pertanto, Tribunale ha emesso la predetta Ordinanza con la seguente motivazione: “Alla luce del predetto quadro normativo di riferimento, osserva, anzitutto, questo Giudice che è illegittima, da parte del CO.RA.N., l’esclusione della ricorrente CONFSAL dalla ripartizione dei permessi e dalle aspettative retribuite, suddivise tra tutte le Federazioni regionali di categoria ammesse alla contrattazione C.C.R.L. (permessi e aspettative sindacali) del 04.01.2023, per gli anni 2022, 2023 e 2024, per un valore complessivo, secondo la prospettazione di parte ricorrente, non contestata dalla controparte costituita, di circa 900.000,00 Euro, con sottrazione alla collettività delle giornate lavorative indebitamente destinate ad attività sindacale non legittima. Inoltre, giova rammentare anche l’art. 24, “Mutamenti associativi”, C.C.N.Q. 2017, che dispone che “1. Ai soli fini dell’accertamento della rappresentatività le organizzazioni sindacali che abbiano dato o diano vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa possono imputare al nuovo soggetto sindacale le deleghe delle quali risultino titolari, purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate, o che le deleghe siano, comunque, confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto. Tale regola, coerente con il principio di libertà sindacale, ha carattere generale in quanto ogni periodico accertamento della rappresentatività può tradursi nel riconoscimento di nuovi soggetti sindacali, risultanti dalla libertà di aggregazione rimessa alla scelta delle parti interessate. Le aggregazioni associative devono dimostrare di aver dato effettiva ottemperanza al disposto della norma. In caso negativo non è possibile riconoscere la rappresentatività del nuovo soggetto sindacale ai fini dell’ammissione alle trattative per il rinnovo dei CCNL”.
Nella vicenda scrutinata, non era stata svolta alcuna verifica di rappresentatività né in relazione alla FESAL, né in relazione al CLARES, ma neppure un rinnovato conferimento di deleghe nei confronti dei nuovi soggetti costituiti. Da ciò è derivato che a tali OO.SS. erano state attribuite le aspettative e i permessi sindacali di competenza della CONFSAL e delle altre Confederazioni (CGIL, CISL e UIL). Nella vicenda scrutinata, non era stata svolta alcuna verifica di rappresentatività né in relazione alla FESAL, né in relazione al CLARES, ma neppure un rinnovato conferimento di deleghe nei confronti dei nuovi soggetti costituiti. Da ciò è derivato che a tali OO.SS. erano state attribuite le aspettative e i permessi sindacali di competenza della CONFSAL e delle altre Confederazioni. Alla luce dei principi sopra evidenziati deve, pertanto, dichiararsi la nullità dell’Accordo del 04.01.2023 e ordinarsi, alla R.A.S.-REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA e per essa al CO.RA.N. di procedere a una nuova convocazione delle sole Confederazioni (CONFSAL, CGIL, CISL e UIL) per l’attribuzione dei permessi e riconoscimento delle prerogative sindacali ai sensi e per gli effetti degli artt. 43 e 50, d.lgs. 30.03.2001, n. 165 (Testo unico del pubblico impiego).

Il predetto ed illegittimo Accordo del 4/1/2023 è stato utilizzato dal CO.RA.N. anche per l’ammissione delle OO.SS. alle contrattazione dei CC.CC.RR.LL. 2019/2021 e 2022 /2024, alle cui contrattazioni non dovevano essere ammesse la FESAL e il Clares perché non avevano la rappresentatività minima indispensabile per partecipare alle contrattazione dei citati contratti collettivi regionali di lavoro. Pertanto, la Confsal ha dato mandato ai suoi legali perché attivino le previste procedure giudiziali per il risarcimento dei danni economici e morali cagionati dall’omessa ripartizione delle aspettative e dei permessi sindacale dal 2021 a tutt’oggi.

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