OSSERVAZIONI DEL SINDACATO ANGAC CONFSAL SULLA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE

Pubblicato da Elia Pili
26/06/2024

On.le sig.ra Ministro del Lavoro
In merito al disegno di legge elaborato dal MMIT per la ristrutturazione del settore della distribuzione di carburante, ANGAC offre al Dicastero del Lavoro un proprio contributo sotto il profilo “lavoristico” inerente quella parte del disegno di legge attinente al rapporto contrattuale tra Gestore e Titolare dell’impianto.

Punto ) Disciplina dei rapporti contrattuali in tema di gestione degli impianti di distribuzione
Ciò che desta più perplessità e legittima irrequietudine per la categoria è l’introduzione, con piena legittimazione normativa, di uno schema contrattuale come l’appalto il cui uso distorto ha generato e genererà situazioni al mite del legittimo e del lecito.
Con questo contratto il Gestore sarà chiamato ad espletare il servizio appaltatogli (la distribuzione di carburante) con il solo apporto di opera propria, senza avvalersi di una autonoma e personale organizzazione di mezzi e risorse.
In tal caso si assisterebbe ad una violazione dell’art.1655 c.c. e dell’art.29 Dlg 276/2003 prefigurandosi una ipotesi di appalto non genuino ed illecito determinando ipotesi di interposizioni di manodopera.
L’espletamento da parte del gestore del servizio appaltatogli
a) senza una propria organizzazione di mezzi (si ricordi che la struttura complessa dell’impianto è di proprietà della Compagnia)
b) senza l’impiego di proprie risorse finanziarie (il carburante viene fornito ma non venduto – come accade in ipotesi di comodato petrolifero – dalla Compagnia al Gestore)
c) in assenza di una autonomia organizzativa
darebbe luogo ad un appalto non genuino (sotto le cui mentite spoglie si celerebbe un rapporto di subordinazione del Gestore alle effettive dipendenze della Compagnia) o ad ipotesi di interposizione fittizia di manodopera ove il Gestore si avvalga dell’ausilio di propri dipendenti.
Quella della subordinazione del Gestore – in seno al rapporto di comodato petrolifero – è una questione affrontata già in sede giudiziaria e che ha visto diverse pronunce della Corte di Cassazione e della Giurisprudenza di merito di diversi Tribunali italiani.
In tali occasioni si è configurato quel principio secondo cui il rapporto tra il proprietario e il gestore di un impianto di distribuzione di carburanti che tragga origine da contratti distinti di comodato d’uso e di somministrazione, collegati tra loro e contrassegnati da un’unica causa, presenti elementi della c.d. para subordinazione quando l’impianto sia gestito personalmente dal gestore.
Gli Ermellini in diverse occasioni hanno ritenuto che la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “il rapporto tra il proprietario ed il gestore di un impianto di carburanti che tragga origine da contratti distinti di comodato d’uso e di somministrazione, collegati tra loro e contrassegnati da un’unica causa, presenta elementi di cosiddetta para subordinazione quando l’impianto sia gestito personalmente dal gestore, con la collaborazione di un solo dipendente che “ nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa previsti dall’art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c. possa rientrare quello fra società produttrice o distributrice del carburante e la persona incaricata della gestione del singolo impianto quando la prevalenza dell’attività personale costituisce l’ipotesi normale e più rispondente alla figura contrattuale adottata.

Se nel comodato petrolifero la para subordinazione diventa una possibilità, nell’appalto la subordinazione diviene una componente quasi certa.
Subordinazione caratterizzata solo da contro e non da pro, ossia priva di quelle tutele e prerogative (soprattutto in materia di sicurezza sul lavoro, salute ed ambiente ai sensi del D.L. 81/2008), previste dalla normativa giuslavoristica.

La subordinazione – nel senso più tecnico ed effettivo del termine – del Gestore nei confronti della Compagnia viene, con il disegno di legge e con esso con la legittimazione normativa dell’utilizzo dell’appalto per regolamentare nella forma il rapporto tra Petrolifera e Gestore, così legislativamente occultata privando il Gestore della possibilità di invocare quelle tutele e garanzie che gli spetterebbero come lavoratore dipendente se non ricorrendo alle vie giudiziarie.
Per tal ragione sarebbe stata opportuna, ed oggi più che mai necessaria, la partecipazione ed il coinvolgimento alla stesura del disegno di legge del Dicastero del Lavoro affinché potesse e possa offrire il proprio contributo tecnico per assicurare al gestore quelle garanzie come lavoratore che di fatto allo stato con l’impostazione del ddl gli verrebbero negate.

Se il disegno di legge in questione nasce con l’intento di riordinare il settore della distribuzione di carburante trascurando la tutela della posizione del gestore, occorrerebbe e sarebbe auspicabile una integrazione modificativa dello stesso od addirittura un intervento e contributo normativo del Dicastero del lavoro che possa riconoscere al gestore, a determinate condizioni, lo status di lavoratore subordinato con tutte le consequenziali tutele e attraverso una impostazione contrattuale ad hoc.
Non è dato comprendere, inoltre, in che maniera e modalità il contratto di appalto possa interagire con quello del comodato petrolifero di vigente uso, se possa sostituirlo eliminandolo ed in tal caso cosa succederebbe ai rapporti contrattuali in essere regolamentati con lo schema contrattuale del comodato?
L’instaurando contratto di appalto offre al Gestore, per come prospettato nel disegno di legge, minori garanzie rispetto a quello di comodato in termini di durata e stabilità.
Breve inciso, le criticità del rapporto contrattuale di comodato, oggi addotte come ragioni giustificatrici dell’adozione legislativa del contratto di appalto prospettato come la soluzione in termini contrattuali alle problematiche della categoria, sono il frutto di un uso distorto dello stesso. Distorsioni legittimate da una contrattazione di cui sopra si è detto, che di fatto non è riuscita a preservare la categoria da abusi di dipendenza economica realizzati nell’ambito del rapporto contrattuale regolamentato secondo termini e condizioni individuati con AEC, frutto di una ben precisa contrattazione.
Vi è il concreto rischio che il contratto di appalto così previsto per la gestione degli impianti di distribuzione potrebbe portare ad una precarizzazione del lavoro per i gestori, in quanto privati delle tutele e delle garanzie previste per i lavoratori subordinati.
La sostituzione del contratto di comodato petrolifero con quello di appalto potrebbe generare incertezze e problematiche nei rapporti contrattuali in essere inasprendo le criticità del settore giustizia andando a gravare sulla già molto critica emergenza dei tribunali.
La categoria richiede un intervento normativo che riconosca la subordinazione del Gestore e preveda una figura contrattuale ad hoc, in modo da garantire tutele e prerogative proprie del lavoro dipendente come ad esempio il responsabile della 231, del GDPR, l’RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) creando anche nuove figure professionali.

La categoria tutta è consapevole del fatto che la gestione dell’impianto operata dal singolo connoti il rapporto di questi con la compagnia, un rapporto di subordinazione tenuto conto del fatto che l’apporto del Gestore sia caratterizzato quasi esclusivamente da manodopera prestata secondo indicazioni e direttive fornite dal titolare dell’impianto che danno luogo a quella eterodirezione, indice rivelatore proprio della subordinazione e dalla determinazione e corresponsione di un vero e proprio compenso dall’ammontare variabile e comunque sempre inferiore se parametrato alla retribuzione che spetterebbe al Gestore se fosse considerato e trattato come lavoratore dipendente.
Subordinazione che non fornisce, però, al Gestore le prerogative e tutele proprie del lavoro dipendente subendo le conseguenze di una contrattazione che non è quella dei CCNL e delle parti sociali, ma degli Accordi Economici Aziendali.

Il futuro e la sopravvivenza della categoria può essere assicurato solo da un intervento normativo ad hoc che possa, nel riconoscere e tutelare la subordinazione del Gestore, prevedere una figura contrattuale ad hoc regolamentativa del rapporto Gestore/Compagnia ed un regime di contrattazione differente dagli oramai obsoleti Accordi Economici Collettivi.
La Categoria si affida al Dicastero del lavoro affinché possa dare ascolto alla sua invocazione di aiuto.

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